Il DDL Malan: un attentato alla biodiversità

Cosa cambia rispetto alla legge 157/1992 e perchè associazioni e mondo scientifico si schierano contro

Scontro aperto sul DDL 1552, a firma di Lucio Malan (FdI“Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), arrivato in questi giorni sui tavoli del Senato. Fermo per più di un anno all’esame delle commissioni Ambiente e Agricoltura per l’analisi di circa duemila emendamenti, una volta a Palazzo Madama l’iter si blocca di nuovo. Voto sospeso ben due volte per mancato raggiungimento del numero legale di votanti. Tutto rimandato al prossimo 23 giugno. 

Argomento divisivo di per sé, la caccia che la proposta di legge Malan propone, con le modifiche  alla legge 157/1992, dopo più di trent’anni di onorato servizio, ha scatenato fin dall’inizio un dibattito acceso coinvolgendo istituzioni, associazioni, schieramenti politici e persino il Papa.

Su invito della LIPU, infatti, Papa Leone XIV, pur mantenendo una posizione di terzietà nei confronti dell’attività legislativa, ha commentato appoggiando le richieste dell’associazione, augurandosi che i suoi legittimi desideri vengano accolti, definendo la caccia una questione di grande rilevanza sociale e morale e confermando il suo impegno verso il rispetto e la tutela del creato.

L’intervento del Papa è l’ultimo di una lunga serie di contestazioni al DDL 1552. 

Già nel 2025, all’inizio dell’iter del DDL, infatti, una prima lettera è stata inviata al governo italiano da parte della Commissione Europea, attraverso la Direzione Generale Ambiente di Bruxelles, che evidenziava gravi violazioni delle Direttive Uccelli e Habitat su alcuni punti centrali del DDL – estensione della caccia fuori stagione, indebolimento del parere scientifico di ISPRA, uso di visori ottici, liberalizzazione dei richiami vivi con rischi di bracconaggio e traffici illegali. Una seconda lettera è arrivata del Comitato permanente della Convenzione di Berna, oltre a diverse riserve espresse del Club Alpino Italiano.

Oltre a queste, un fronte senza precedenti di 58 associazioni animaliste, ambientaliste e scientifiche ha rivolto un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere lo stop al DDL 1552. Tra i firmatari figurano Greenpeace, ENPA, WWF Italia, LIPU, Federazione Pro Natura, Fondazione Capellino e numerose altre realtà del mondo scientifico e della conservazione.

La mobilitazione segue una precedente iniziativa promossa a febbraio 2026 da Fondazione Capellino, Legambiente, LIPU e WWF Italia, che avevano consegnato al Senato oltre 400 mila firme raccolte attraverso quattro petizioni. Le organizzazioni avevano avanzato proposte alternative per aumentare la sicurezza e la tutela della biodiversità, tra cui il divieto di caccia entro 300 metri da abitazioni e sentieri, lo stop all’attività venatoria nei weekend e nei periodi di maggiore afflusso turistico, l’obbligo di giubbotti ad alta visibilità e sistemi di tracciabilità digitale dei cacciatori. Secondo i promotori, la questione non riguarda uno scontro ideologico, ma la sicurezza dei cittadini, la conservazione della biodiversità e il futuro delle aree rurali e montane.

Secondo un sondaggio Ipsos commissionato dalla Fondazione Capellino nel 2025, l’85% degli italiani ritiene che la caccia comporti gravi rischi per la sicurezza. La stessa indagine rileva che il 78% la considera eticamente inaccettabile, mentre il 61% si dichiara contrario al DDL 1552 sulla caccia.

La nuova legge sembra un tuffo nel passato, intriso di tecniche orrende come quella dei richiami vivi – le cui specie allevabili per tale scopo passano da 7 a 47-  propone l’utilizzo di dispositivi mai permessi fino ad ora, quali i silenziatori e i visori notturni, il cui uso sarebbe limitato alle battute di caccia al cinghiale. Introduce la possibilità di violare il silenzio venatorio, se pur con la nobile scusa di porre fine all’agonia di animali feriti e lasciati sul territorio. Recepisce ufficialmente il declassamento del lupo, già deciso a livello europeo. Aumenta le specie cacciabili, con l’aggiunta di oche selvatiche, dei piccioni di città e inizialmente anche dello stambecco, specie su cui si è riusciti ad ottenere un’inversione di marcia. Almeno su quella.

Non solo. Si ampliano i confini delle aree in cui cacciare, compresi i demani balneare e forestale, i valichi montani, con spregio delle rotte migratorie di alcune specie, i terreni innevati (sempre con la limitazione per la caccia al cinghiale). Viene proposto un tetto massimo del 30% del territorio per le aree protette, in totale controtendenza rispetto all’Agenda 2030 e all’impegno internazionale del 30×30 (Target 3 del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, COP15, dicembre 2022), che chiede di aumentare progressivamente la copertura protetta fino a raggiungere almeno quella percentuale entro il 2030, non di bloccarla a quel livello come limite invalicabile.

Sarebbe già abbastanza. Ma non finisce qui. 

Il contributo dell’ISPRA, dal rappresentare il riferimento tecnico-scientifico centrale nei pareri su calendari e piani, viene  inserito in un sistema consultivo più ampio, con il rischio che i pareri  espressi da vincolanti diventino  facoltativi. Inoltre, dopo aver annunciato un rafforzamento delle sanzioni — già ritenuto insufficiente dalle associazioni — il governo ha fatto marcia indietro sotto la pressione del mondo venatorio, riducendo le sanzioni per chi uccide specie protette e rendendo facoltativa, invece che obbligatoria, la sospensione della licenza di caccia. 

Ma la criticità maggiore riguarda il principio cardine del DDL Malan, ossia l’impianto giuridico della tutela della fauna selvatica e il ruolo attribuito al cacciatore. Se il DDL 157/1992 rappresenta una legge di tutela, secondo la quale la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e la caccia è una deroga consentita solo se non contrasta con la conservazione (art. 1), e quindi il cacciatore è un soggetto autorizzato a un’attività regolata in deroga al principio di tutela, con il DDL 1552 la caccia viene definita attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi e il cacciatore diventa un bioregolatore, parte attiva della gestione faunistica. In sintesi, non più una deroga eccezionale al principio di tutela, ma uno strumento stesso della tutela. È un cambiamento di inquadramento giuridico-concettuale, non solo lessicale: nella 157 del ’92 la caccia si giustifica nonostante la tutela; nella riforma si giustifica come parte della tutela. 

Per questo motivo le opposizioni e parte del mondo scientifico parlano di “stravolgimento” dell’impianto normativo, mentre chi promuove la riforma la descrive come un semplice “aggiornamento”. In realtà si tratta di un cambiamento nella gerarchia tra i due principi che la legge del ’92 manteneva deliberatamente distinti e ordinati: prima la tutela, e solo dopo, se compatibile con essa, la caccia.

La gestione della fauna e della conservazione richiede conoscenze approfondite della biologia, dell’ecologia e della zoologia, applicate ad analisi precise unite a esperienza nell’interpretazione dei dati scientifiche, oltre a richiedere competenze tecniche specifiche. Competenze che si ottengono con percorsi lunghi e articolati in corsi di laurea, master e specializzazioni. Una cosa è avvalersi dei cacciatori per le operazioni di selezione,  azioni pianificate e regolate da tecnici competenti, un’altra è riconoscere alla caccia in sé, un aspetto finalizzato alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

Anche se il Senato dovesse approvare il testo, il provvedimento dovrà poi tornare alla Camera per un secondo esame e voto, quindi l’iter è ancora lungo prima di un’eventuale entrata in vigore.

Forse c’è ancora speranza.


DDL Malan: cosa cambia rispetto alla legge 157/1992

Sintesi comparativa — disegno di legge 1552, in discussione al Senato (aggiornato al 20 giugno 2026)

Nota: il testo è ancora in discussione in Aula al Senato e può subire ulteriori modifiche prima del voto finale; dopo il Senato dovrà inoltre essere approvato anche dalla Camera. I contenuti riportati si basano su resoconti parlamentari, fonti giornalistiche e comunicati delle parti in causa raccolti fino alla data indicata.

MODIFICHE PRINCIPALI ALLA LEGGE 157/1992

1.Principio cardine

AmbitoLegge 157/1992 (oggi)DDL Malan
Principio cardineLa fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato; la caccia è una deroga consentita solo se non contrasta con la conservazione (art. 1)La caccia viene definita “attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi”
Ruolo del cacciatoreSoggetto autorizzato a una attività regolata in deroga al principio di tutelaRidefinito come “bioregolatore”, parte attiva della gestione faunistica
Ruolo dell’ISPRARiferimento tecnico-scientifico centrale nei pareri su calendari e pianiIl contributo ISPRA viene inserito in un sistema consultivo più ampio; le opposizioni segnalano il rischio di pareri da vincolanti a facoltativi

2. Specie cacciabili

SpecieLegge 157/1992 (oggi)DDL Malan
Oca selvaticaNon cacciabile, specie protettaInserita tra le specie cacciabili
Piccione di cittàNon cacciabile; prelievo solo tramite piani di controllo/deroga regionali caso per caso (spesso con parere ISPRA)Inserito tra le specie cacciabili nell’elenco generale (art. 18): caccia ordinaria nei calendari regionali, non più solo deroga motivata
StambeccoSpecie particolarmente protettaInserito in commissione, poi eliminato dal testo arrivato in Aula
LupoSpecie “particolarmente protetta” in Italia (status UE “strettamente protetto” fino a marzo 2025)Rimosso dall’elenco delle specie particolarmente protette (recepisce il declassamento UE a “protetto”, dic. 2024–mag. 2025); non diventa cacciabile, ma abbattibile tramite piani di contenimento specifici
Richiami vivi (specie utilizzabili)7 specieFino a 47 specie secondo le associazioni; nessun limite numerico per i richiami nati e allevati in cattività, se inanellati

3. Aree di caccia consentite

AreaLegge 157/1992 (oggi)DDL Malan
Demanio marittimo (spiagge, scogliere, dune)Escluso dalla programmazione venatoriaRiaperto secondo gli emendamenti approvati in commissione, salvo le aree con concessione balneare
Demanio forestaleNon incluso esplicitamente nella programmazione venatoriaIncluso esplicitamente nel territorio soggetto a programmazione venatoria
Valichi montani (rotte migratorie)Divieto totale di caccia in prossimità dei valichi interessati dalle rotte migratorieDivieto mantenuto solo nei valichi dove le migrazioni sono più rilevanti (“colli di bottiglia”); per gli altri valichi il divieto generale cade
Terreni innevatiDivieto generale di caccia su terreni in maggior parte innevatiDivieto confermato, ma con nuova eccezione per la braccata al cinghiale sulle Alpi
Quota di territorio destinata alla protezione della fauna20-30% del territorio agro-silvo-pastorale, come soglia minima da garantire (art. 10)Le Regioni dovranno verificare che le aree di protezione non superino il 30%: da soglia minima a tetto massimo

4. Strumenti e modalità di caccia

Strumento/modalitàLegge 157/1992 (oggi)DDL Malan
Visori notturni e dispositivi optoelettroniciVietatiConsentiti per la caccia di selezione agli ungulati (art. 8); Risolvendo parzialmente il dubbio sul contrasto con la Direttiva Habitat, è stato esplicitamente vietato l’uso di visori termici/optoelettronici per le specie dell’Allegato V della Direttiva Habitat, come il camoscio alpino
SilenziatoriVietati (art. 13)Introduzione segnalata da più fonti giornalistiche indipendenti; punto non affrontato nel comunicato delle associazioni venatorie
Caccia notturna (orario generale)Vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’albaOrari prolungati previsti per specifiche tipologie di caccia e gare venatorie
Silenzio Venatorio e recupero ungulatiIl silenzio venatorio (fissato per legge il martedì e il venerdì) è un divieto assoluto. In questi giorni è vietata qualsiasi attività legata alla caccia, compreso il post-caccia.È stato approvato un emendamento chiave all’Articolo 11. Il recupero degli ungulati “gravemente feriti” è stato escluso dal divieto di silenzio venatorio. Significa che i cacciatori (con cani da traccia) potranno uscire e procedere all’abbattimento del capo ferito anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì)
Sanzioni per uccisione di specie protetteSanzioni penali (art. 727-bis c.p.) e sospensione obbligatoria della licenzaUn emendamento dei relatori riduce le sanzioni per il bracconaggio e la caccia in periodi vietati, che rimarranno di natura contravvenzionale (quindi estinguibili in certi casi con oblazione), subendo solo un aumento minimo,  e rende facoltativa, non più obbligatoria, la sospensione della licenza

Documento preparato a scopo informativo sulla base di fonti giornalistiche, resoconti parlamentari e comunicati ufficiali delle parti in causa. Per il testo normativo aggiornato si rimanda al sito del Senato della Repubblica (senato.it).

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